Sportello Adozioni
Adozione Internazionale
COS’E’
E’ un istituto giuridico che consente l'adozione di un bambino straniero residente all'estero, davanti alle autorità suo paese di origine e nel rispetto delle leggi ivi vigenti.La procedura per l’adozione dei minori stranieri è molto complessa ed è regolamentata da un insieme di norme e trattati internazionali. La materia è regolamentata nel nostro paese dalla legge 10 Maggio 1983 n. 184 così come modificata dalla legge 149/2001, nonchè dalla legge 31 Dicembre 1998 n. 476 che ha ratificato i principi contenuti nella Convenzione dell’Aja, firmata in data 29 maggio 1993, avente ad oggetto la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.
Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della
Commissione per le adozioni internazionali (Sito Web : http://www.commissioneadozioni.it )
Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, 19
00187 Roma
Tel: +39 06.67791 (centralino)
Fax: +39 06.67792165
e-mail: [email protected]
QUALI SONO I REQUISITI PER POTERE RICHIEDERE L’IDONEITA’ PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE
Sostanzialmente sono gli stessi di quelli previsti per l’adozione nazionale per come delienati nell'art. 6 della legge 184/193, L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Questo requisito di stabilità del rapporto di coppia si ritiene sussistente a tutti gli effetti anche quando i coniugi adottanti, abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di almeno tre anni. I coniugi devono essere inoltre affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L’accertamento dei requisiti è demandato al Tribunale per i Minorenni presso cui viene presentata la dichiarazione di disponibilità, che si avvale delle competenze degli esperti che ricoprono la funzione di giudici onorari presso il T.M., nonché dei servizi socio-sanitari territoriali. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando. Questi limiti possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. L’adozione non è preclusa nemmeno nel caso in cui il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali, almeno uno sia in età minore, ovvero ancora, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ E ITER PER IL DECRETO DI IDONEITA’
Le persone residenti in Italia, che che hanno i requisiti sogettivi previsti dalla legge e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita' al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza, (il modello di istanza in carta semplice e gli allegati A e B da presentare a questo Tibunale per i Minorenni possono essere scaricati in fondopagina ovvero nella sezione modulistica anche in formato .doc oltre che .pdf) e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneita' all'adozione. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4 della legge 184/1983, é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneita' per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita':
a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti;
c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere in modo adeguato alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
I servizi trasmettono la relazione richiesta dal Tribunale per i Minorenni completa con tutte le notizie richieste, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.
Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione da parte dei servizi socio-assistenziali locali, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.
Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali, nonchè ove già indicato dagli aspiranti all'adozione all'ente autorizzato di cui all'art. 39 ter della legge 184/1983.
Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione per le adozioni internazionali.
Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, nei termini previsti dagli artt. 730 e 740 codice procedura civile.
Il decreto di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare. . Il decreto e' trasmesso immediatamente, con copia della 3relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se gia' indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter. Qualora il decreto di idoneita', previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneita', il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3. . Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, a termini degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRONUNCIA DEL DECRETO DI IDONEITA’
La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che assisterà la coppia in tutte le fasi della procedura, dalla ricerca del minore da adottare, sino alla pronuncia del provvedimento di adozione da parte giudice straniero. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali ed è visualizzabile anche da QUI
L'ente segue i coniugi dopo avere svolto le pratiche necessarie, trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. La Commissione per le adozioni internazionali, ricevuti gli atti da parte dell’ente autorizzato che ha seguito tutta la procedura di adozione presso lo stato estero e, valutate le conclusioni del predetto ente, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore essendo conforme ai principi contenuti nella Convenzione dell’Aja, e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.
LA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE
L'adozione pronunciata all'estero produce nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 legge 184/1983 e quindi a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine. Qualora l'adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione dell’Aja. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia . e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformita' alla Convenzione dell’Aja e l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore adottato, da parte della Commissione per le adozioni internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore . in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita' straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione . In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di eta' inferiore deve essere sentito, soltanto ove cio' non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale. Competente per la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.
Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36 della legge 184/1983 che indica le regole per la declaratoria di efficacia dei provvedimenti di adozione emessi negli stati che non hanno ratificato la convenzione dell’Aja , non puo' comunque . essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:
a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneita';
c) non e' possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;
e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si e' manifestato contrario al suo interesse.
NORMATIVA
- Legge 10 Maggio 1983 n. 184
- Legge 31 Dicembre 1998 n. 476 (ratifica ed esecuzione convenzione dell'Aja del 29/05/1993)
MODULISTICA
MODELLO DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' ADOZIONE INTERNAZIONALE
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ALLEGATO A)
MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO GENITORI COPPIE (ALLEGATO B)
ISTANZA DECLARATORIA EFFICACIA PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE
INFORMAZIONI
La Cancelleria Civile Settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è aperta al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 (da Lunedì al Venerdì) per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti. Per informazioni telefoniche chiamare dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a Venerdì) il numero 0965-812987 e, seguendo le istruzioni del risponditore automatico, digitare 0 seguito dall’interno 2076 .
(Incaricata: Signora Rosa RAPPOCCIO)
per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste utilizzare il seguente indirizzo mail: [email protected]