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Adozione Internazionale

 

COS’E’

E’ un istituto giuridico che consente l'adozione di un bambino straniero residente all'estero, davanti alle autorità suo paese di origine e nel rispetto delle leggi ivi vigenti.La procedura per l’adozione dei  minori  stranieri è molto complessa ed è regolamentata da un insieme di norme e trattati internazionali. La materia è regolamentata nel nostro paese dalla  legge  10 Maggio 1983 n. 184  così come modificata dalla legge 149/2001,   nonchè dalla legge 31 Dicembre 1998 n. 476 che ha ratificato i principi contenuti nella Convenzione dell’Aja, firmata in data 29 maggio 1993, avente ad oggetto la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della

Commissione per le adozioni internazionali (Sito Web : http://www.commissioneadozioni.it )

Autorità Centrale per la Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Largo Chigi, 19

00187 Roma

Tel: +39 06.67791 (centralino)

Fax: +39 06.67792165

e-mail: [email protected]

 

QUALI SONO I REQUISITI PER POTERE RICHIEDERE L’IDONEITA’ PER L’ADOZIONE INTERNAZIONALE

Sostanzialmente sono gli stessi di quelli previsti per l’adozione nazionale per come delienati nell'art. 6 della legge 184/193, L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno  tre  anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto  luogo  negli  ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Questo requisito di stabilità del rapporto di coppia si ritiene sussistente a tutti gli effetti anche quando i coniugi adottanti, abbiano convissuto in  modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di almeno tre anni. I  coniugi  devono  essere inoltre  affettivamente  idonei  e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L’accertamento dei requisiti  è demandato al Tribunale per i Minorenni presso cui viene presentata la dichiarazione di disponibilità, che si avvale delle competenze degli esperti che ricoprono la funzione di giudici onorari presso il T.M.,  nonché dei servizi socio-sanitari territoriali. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.  Questi limiti  possono essere derogati, qualora il tribunale  per  i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. L’adozione non è preclusa nemmeno nel caso in cui il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali, almeno uno sia in età minore, ovvero ancora, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ E ITER PER IL DECRETO DI IDONEITA’

Le  persone  residenti  in  Italia,  che che hanno i requisiti sogettivi previsti dalla legge  e che intendono adottare un minore  straniero  residente  all'estero, presentano dichiarazione di disponibilita'  al  tribunale  per  i  minorenni del distretto in cui hanno  la  residenza, (il modello di istanza in carta semplice e gli allegati A e B  da presentare a questo Tibunale per i Minorenni possono essere scaricati in fondopagina ovvero nella sezione modulistica anche in formato .doc oltre che .pdf) e  chiedono  che  lo  stesso  dichiari  la loro idoneita' all'adozione. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4 della legge 184/1983, é competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, é competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Il  tribunale  per  i  minorenni,  se  non  ritiene  di  dover pronunciare  immediatamente  decreto  di  inidoneita'  per  manifesta carenza   dei  requisiti,  trasmette,  entro  quindici  giorni  dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilita' ai servizi degli enti locali.  I  servizi  socio-assistenziali  degli  enti  locali  singoli o associati,  anche  avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attivita': 

 a)  informazione  sull'adozione  internazionale  e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarieta' nei  confronti dei minori in difficolta', anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;    b)   preparazione   degli   aspiranti   all'adozione,   anche  in collaborazione con i predetti enti;   

c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e  sanitaria  degli  aspiranti  genitori  adottivi, sul loro ambiente sociale,  sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine  a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacita' di rispondere  in  modo  adeguato  alle esigenze di piu' minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonchè acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

I servizi trasmettono la relazione richiesta dal Tribunale per i Minorenni completa con tutte le notizie richieste, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Il  tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione da parte dei servizi socio-assistenziali locali, sente gli aspiranti all'adozione, anche a  mezzo  di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia,  entro  i due mesi successivi, decreto motivato   attestante   la  sussistenza  ovvero  l'insussistenza  dei requisiti per adottare. 

Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione per le adozioni internazionali, nonchè ove già indicato dagli aspiranti all'adozione all'ente autorizzato di cui all'art. 39 ter della legge 184/1983.

Qualora il decreto di idoneità, previo ascolto degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità, il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione per le adozioni internazionali.

Il decreto di idoneità ovvero di inidoneità e quello di revoca sono reclamabili davanti alla corte d'appello, nei termini previsti dagli artt. 730 e 740 codice procedura civile.

 Il  decreto  di idoneita' ad adottare ha efficacia per tutta la durata  della  procedura,  che deve essere promossa dagli interessati entro  un  anno  dalla  comunicazione  del  provvedimento. Il decreto contiene  anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare. .   Il  decreto  e'  trasmesso  immediatamente,  con  copia  della 3relazione   e   della   documentazione  esistente  negli  atti,  alla Commissione  di  cui  all'articolo  38  e,  se  gia'  indicato  dagli aspiranti  all'adozione,  all'ente  autorizzato  di  cui all'articolo 39-ter. Qualora   il   decreto  di  idoneita',  previo  ascolto  degli interessati, sia revocato per cause sopravvenute che incidano in modo rilevante  sul  giudizio  di  idoneita', il tribunale per i minorenni comunica immediatamente il relativo provvedimento alla Commissione ed all'ente autorizzato di cui al comma 3. . Il decreto di idoneita' ovvero di inidoneita' e quello di revoca sono  reclamabili  davanti  alla  corte  d'appello, a  termini degli articoli  739  e  740  del  codice  di procedura civile, da parte del pubblico ministero e degli interessati.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRONUNCIA DEL DECRETO DI IDONEITA’

La coppia in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali che assisterà la coppia in tutte le fasi della procedura, dalla ricerca del  minore da adottare, sino alla pronuncia del provvedimento di adozione da parte  giudice straniero. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali ed è visualizzabile anche da QUI

L'ente segue i coniugi dopo avere svolto  le pratiche necessarie, trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia. La Commissione  per le adozioni internazionali, ricevuti gli atti da parte dell’ente autorizzato che ha seguito tutta la procedura di adozione presso lo stato estero e, valutate le conclusioni del predetto ente, dichiara  che l'adozione risponde al superiore interesse del minore essendo conforme ai principi contenuti nella Convenzione dell’Aja, e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

LA TRASCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE

L'adozione  pronunciata  all'estero  produce  nell'ordinamento italiano gli effetti di cui all'articolo 27 legge 184/1983 e quindi a seguito  dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.  Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata, l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con  l'adozione  cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia  d'origine. Qualora  l'adozione  sia  stata  pronunciata nello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia, il tribunale verifica che nel provvedimento dell'autorita' che ha pronunciato l'adozione risulti la sussistenza  delle condizioni delle adozioni internazionali previste dall'articolo 4 della Convenzione dell’Aja. Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia . e  dei  minori,  valutati  in  relazione  al  superiore interesse del minore,  e  se  sussistono  la  certificazione  di  conformita'  alla Convenzione dell’Aja e l’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore adottato, da parte della Commissione per le adozioni internazionali, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore .  in  Italia,  il  tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorita'   straniera   come  affidamento  preadottivo,  se  non contrario  ai  principi  fondamentali  che  regolano  nello  Stato il   diritto  di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in  un  anno  che  decorre  dall'inserimento  del  minore nella nuova famiglia.  Decorso  tale  periodo,  se  ritiene che la sua permanenza nella  famiglia  che  lo ha accolto e' tuttora conforme all'interesse del  minore,  il  tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone  la  trascrizione  nei  registri  dello stato civile. In caso contrario,  anche  prima  che  sia  decorso il periodo di affidamento preadottivo,  lo  revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21  della  Convenzione . In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni  14  deve  sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere;  se  ha  raggiunto  gli  anni  12 deve essere personalmente sentito;  se  di  eta' inferiore deve essere sentito, soltanto ove cio' non alteri   il   suo   equilibrio   psico-emotivo,  tenuto  conto  della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale. Competente  per  la pronuncia dei provvedimenti e' il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia.

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36 della legge 184/1983 che indica le regole per la declaratoria di efficacia dei provvedimenti di adozione emessi negli stati che non hanno ratificato la convenzione dell’Aja , non puo' comunque .  essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

a) il  provvedimento  di  adozione  riguarda  adottanti  non  in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

b) non  sono  state  rispettate  le  indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneita';

c) non  e' possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;

d) l'adozione  o  l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorita' centrali e un ente autorizzato;

e) l'inserimento  del  minore  nella  famiglia  adottiva  si  e' manifestato contrario al suo interesse.

 

 NORMATIVA

 

 MODULISTICA

MODELLO DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' ADOZIONE INTERNAZIONALE    

          

 MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (ALLEGATO A)

          

MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO GENITORI COPPIE (ALLEGATO B)

          

ISTANZA DECLARATORIA EFFICACIA PROVVEDIMENTO STRANIERO DI ADOZIONE

          

INFORMAZIONI

La Cancelleria Civile Settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria   è aperta al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 (da Lunedì al Venerdì) per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti. Per informazioni telefoniche chiamare  dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a Venerdì) il numero  0965-812987 e, seguendo le istruzioni del risponditore automatico, digitare 0 seguito dall’interno 2076 .

(Incaricata: Signora Rosa RAPPOCCIO)

per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste utilizzare il seguente indirizzo mail: [email protected]