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Adozione Nazionale

 

COS'E'

L’adozione  è un istituto giuridico regolamentato dalla legge 04 Maggio 1983 n. 184 (come modificata dalla legge 28/03/2001 n. 149),  posto in essere dal legislatore con lo scopo  di tutelare i  minori dichiarati in stato di abbandono, assicurando loro il calore e l’assistenza di una famiglia. Sono dichiarati in stato di adottabilita' dal tribunale per i minorenni  del  distretto  nel  quale si trovano, i minori di cui si accertata  la  situazione  di  abbandono  perche' privi di assistenza morale  e  materiale  da  parte  dei  genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purche' la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio; la situazione di abbandono esiste anche nel caso in cui i minori si trovino prevvo comunità pubbliche o private ovvero in affidamento familiare, sempre che risultino privi di assistenza morale e materiale da parte di coloro che avrebbero l’onere di provvedervi.

QUALI SONO I REQUISITI PER POTERE ADOTTARE UN MINORE IN STATO DI ABBANDONO

L'adozione e' consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno  tre  anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto  luogo  negli  ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. Questo requisito di stabilità del rapporto di coppia si ritiene sussistente a tutti gli effetti anche quando i coniugi adottanti, abbiano convissuto in  modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di almeno tre anni. I  coniugi  devono  essere inoltre  affettivamente  idonei  e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. L’accertamento dei requisiti  è demandato al Tribunale per i Minorenni presso cui viene presentata la dichiarazione di disponibilità, che si avvale delle competenze degli esperti che ricoprono la funzione di giudici onorari presso il T.M.,  nonché dei servizi socio-sanitari territoriali. L'eta' degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non piu' di quarantacinque anni l'eta' dell'adottando.  Questi limiti  possono essere derogati, qualora il tribunale  per  i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. L’adozione non è preclusa nemmeno nel caso in cui il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali, almeno uno sia in età minore, ovvero ancora, quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni, anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione, l'avere gia' adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare piu' fratelli, ovvero  la  disponibilita'  dichiarata all'adozione  di  minori che si trovano in stato di handicap (ai sensi art. 3,  comma  1,  della  legge  5  febbraio 1992, n. 104).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' E ITER DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE

I coniugi, con i requisiti previsti dall'art. 6 della legge 184/1983 legge, possono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino Iin stato di handicap.Possono essere presentate più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. Il modello di istanza per la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale, è da redigere in carta semplice e deve essere corredata con il modello di dichiarazione sostitutiva (ALLEGATO A)  che consente di confermare il possesso dei requisiti richiesti, nonché della dichiarazione di assenso (ALLEGATO B) degli ascendenti dei richiedenti, ove esistenti ( il modello di istanza e gli allegati in uso presso questo T.M., possono essere scaricati  dai link presenti in fondo pagina o nella sezione modulistica anche in formato .doc oltre che .pdf); l'istanza ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. Il Tribunale per i Minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e devono essere avviate e concludersi entro centoventi giorni; con provvedimento motivato tale termine può essere prorogato per non più di una sola volta, per altri centoventi giorni. Il Tribunale per i Minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato la domanda, quella ritenuta maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

L'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Successivamente alla scelta della coppia affidataria, Il Tribunale per i Minorenni, in camera di consiglio, dopo avere sentito il Pubblico Ministero, gli ascendenti della coppia, ove esistenti ( ma nella prassi consolidata, anche presso questo T.M. si procede, all'acquisizione del consenso scritto su apposito modulo (vedi allegato B), in luogo della loro effettiva audizione), il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza; il minore che abbia già compiuto i quattordici anni deve manifestare espressamente il suo consenso per l'affidamento alla coppia prescelta; se vi sono più fratelli in stato di abbandono, non può essere disposto l'affidamento di uno solo di loro, e quindi non possono essere separati,salvo che non ricorrano gravi ragioni.

L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore; il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere, in un apposito registro conservato presso la cancelleria del Tribunale, come previsto dall'art. 18 della legge 184/1983;

Il  tribunale  per  i  minorenni  vigila  sul  buon  andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei  servizi  locali  sociali  e  consultoriali. In caso di accertate difficolta',  convoca,  anche  separatamente,  gli  affidatari  e  il minore,  alla  presenza,  se  del  caso, di uno psicologo, al fine di valutare  le  cause  all'origine  delle  difficolta'. Ove necessario,  dispone interventi di sostegno psicologico e sociale.

L'affidamento preadottivo può essere revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio, ovvero su istanza del pubblico ministero, del tutore e di coloro che esercitano la vigilanza ai sensi art. 22, comma 8 della legge 184/1983 (giudice tutelare e servizi locali sociali e consultoriali), quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. In questo caso il Tribunale per i Minorenni revoca il provvedimento di affidamento preadottivo, con decreto motivato adottato in camera di consiglio. Il Tribunale per i Minorenni prima di procedere alla revoca deve sentire il pubblico ministero, il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto quattordici anni, ed anche il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, nonchè gli affidatari, il tutore e tutti coloro che hanno svolto a vario titolo attività di vigilanza o di sostegno.

Il pubblico ministero ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale per i minorenni relativo all'affidamento preadottivo o alla sua eventuale revoca, entro dieci giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione minorenni della corte d'appello.

LA SENTENZA DI ADOZIONE

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento preadottivo, sentiti  i soggetti indicati nell'art. 23 comma 6 della legge 183/1984, pronuncia sentenza in camera di consiglio con la quale dispone che si  faccia luogo o meno all'adozione; il tribunale prima di decidere deve acquisire preventivamente il consenso espresso all'adozione, da parte del minore che abbia già compiuto quattordici anni; qualora la domanda sia stata proposta da coniugi che hanno già discendenti legittimi o legittimati, se maggiori degli anni quattordici devono essere sentiti. Il termine di un anno sopra indicato, può essere prorogato per un ulteriore anno, esclusivamente nell'interesse del minore, d'ufficio o su istanza dei conniugi affidatari; in questo caso il  tribunale per i minorenni pronuncia un'ordinanza di proroga. Se   uno   dei   coniugi  muore  o  diviene  incapace  durante l'affidamento  preadottivo,  l'adozione,  nell'interesse  del minore, puo'  essere  ugualmente  disposta  ad istanza dell'altro coniuge nei confronti  di  entrambi,  con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra  i  coniugi  affidatari,  l'adozione  puo'  essere  disposta, nell'escusivo interesse del minore,  anche nei confronti  di  uno  solo  o di entrambi, , qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta. La  sentenza  e' comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore. Nel  caso  di  provvedimento  negativo viene meno l'affidamento preadottivo  ed  il  tribunale  per  i minorenni assume gli opportuni provvedimenti  temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10,  comma  3 della legge 184/193 (in particolare tra gli altri il collocamento temporaneo presso una famiglia ovvero una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori, la sospensione dell’esercizio delle funzioni di tutore e la nomina di un tutore provvisorio). Si  applicano  gli articoli 330 e seguenti del codice civile relativi ai provvedimenti sulla potestà genitoriale. La  sentenza divenuta definitiva, e' immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito registro tenuto in cancelleria  comunicata  all'ufficiale  dello stato civile che la annota a margine dell'atto  di nascita dell'adottato.

Avverso  la  sentenza, puo' essere proposta  impugnazione entro trenta giorni dalla notifica,  davanti  alla  sezione  per i minorenni della Corte  d'appello.Avverso la sentenza della Corte d'appello e' ammesso ricorso per Cassazione,  che  deve  essere  proposto  entro  trenta  giorni dalla notifica  della  stessa.

Per effetto della sentenza di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Se l'adozione e' disposta nei confronti della moglie separata. l'adottato assume il cognome della famiglia di lei. Con l'adozione cessa ogni rapporto dell'adottato verso la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali; qualunque  attestazione  di  stato civile riferita all'adottato deve  essere  rilasciata  con la sola indicazione del nuovo cognome e con  l'esclusione  di  qualsiasi  riferimento  alla paternita' e alla maternita'  del  minore  e  dell'annotazione  contenuta nei registri dello stato civile. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi  altro  ente  pubblico o privato, autorita' o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o  copie  dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo  autorizzazione  espressa  dell'autorita'  giudiziaria.

Raggiunta l'eta' di venticinque anni, l'adottato puo' accedere  a informazioni che riguardano la sua origine e l'identita' dei propri genitori  biologici (art. 28 comma 5° Legge 184/1983), ma l'accesso a tali informazioni non è consentito nei confronti della  madre naturale, che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata (art. 28 comma 7° Legge 184/1983).  L'istanza di accesso alle informazioni sulle proprie origini può essere proposta anche dopo i diciotto anni con il raggiugimento della maggiore eta', ma soltanto se sussistono  gravi  e comprovati motivi  attinenti  alla  sua salute psico-fisica che verranno sottoposti al vaglio da parte del Tribunale per i Minorenni prima della pronuncia sull'istanza. Nessuna autorizzazione è necessaria per l'adottato maggiorenne quando i genitori adottivi siano deceduti ovvero irreperibili.Esaurita l’istruttoria il Tribunale per i Minorenni , autorizza con decreto l’accesso alle notizie richieste.

 

 NORMATIVA

 

 MODULISTICA

MODELLO DICHIARAZIONE DISPONIBILITA' ADOZIONE NAZIONALE                                 

      
MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  (ALLEGATO A)

                                                      

MODELLO DICHIARAZIONE CONSENSO GENITORI COPPIE (ALLEGATO B)

                                        

MODELLO ISTANZA EX ART. 28 COMMA 5 LEGGE 184/1983                                          

        

INFORMAZIONI

La Cancelleria Civile Settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria   è aperta al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 (da Lunedì al Venerdì) per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti. Per informazioni telefoniche chiamare  dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a Venerdì) il numero  0965-812987 e, seguendo le istruzioni del risponditore automatico, digitare 0 seguito dall’interno 2076 .

(Incaricata: Signora Rosa RAPPOCCIO)

per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste utilizzare il seguente indirizzo mail: [email protected]