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Adozione in casi particolari

 

COS’E’

L'adozione in casi particolari è disciplinata della legge 04 maggio 1983 n. 184 (artt. da 44 a 55)  così come modificata dalla legge 28 Marzo 2001 n. 149 , e riguarda alcune ipotesi particolari di adozione, tassativamente previste  al comma 1,  lettere A-B-C-D dell’art. 44;

l’articolo 44  prevede che  i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni previste nell’art. 7 comma 1 (minori dichiarati in stato di adottabilità) nei seguenti casi:

  A)  da persone unite  al minore da vincolo di parentela fino al sesto  grado o da preesistente rapporto  stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;              

  B) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

 C) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3 , comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (stato di handicap)
 
 D) quando vi sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.  

L'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi. 

Nei casi di cui alle lettere A), C),  D ) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante  e'  persona  coniugata  e  non separata, l'adozione puo' essere  tuttavia  disposta  solo  a  seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

Nei  casi  di  cui  alle  lettere  A)  e  D)  l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare

PROCEDURA DI ADOZIONE NEI CASI PARTICOLARI INDICATI NELL’ART. 44 DELLA LEGGE 183/1984

Competente  a  pronunciarsi  sull'adozione  e'  il  tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. L’istanza va redatta su apposito modulo in carta semplice (per quanto concerne questo T.M. il modulo è scaricabile a fondo pagina unitamente agli allegati ovvero nella sezione modulistica).

Il tribunale verifica:

    1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44 legge 184/1983;

    2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

A tal fine  il  tribunale  per  i  minorenni,  sentiti  i  genitori dell'adottando,  dispone  l'esecuzione  di   adeguate   indagini   da dell'adottando,  dispone  l'esecuzione  di   adeguate   indagini   da effettuarsi, tramite i  servizi  locali  e  gli  organi  di  pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia

L'indagine dovra' riguardare in particolare:

 a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare  e  istruire il  minore,  la  situazione  personale  ed  economica,   la   salute, l'ambiente familiare degli adottanti;

 b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;

 c) la personalita' del minore;

 d) la possibilita' di  idonea  convivenza,tenendo  conto  della personalita' dell'adottante e del minore.

Nel procedimento di adozione in casi particolari  si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che  abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.   

Se  l'adottando  ha  compiuto  gli  anni  dodici  deve   essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,in considerazione della sua capacita' di discernimento.  In  ogni  caso,  se  l'adottando  non  ha  compiuto gli   anni quattordici, l'adozione deve  essere  disposta  dopo  che  sia  stato sentito il suo legale rappresentante.

Quando  l'adozione  deve  essere  disposta  nel  caso  previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il  legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se  lo  stesso  non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso  ai  sensi  del predetto articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.

Per  l'adozione  e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.

Quando  e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il  rifiuto  ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare  ugualmente  l'adozione,  salvo  che  l'assenso sia stato rifiutato  dai  genitori  esercenti  la  potesta'  o  dal coniuge, se convivente,  dell'adottando.  Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo. Il Tribunale per i Minorenni decide con sentenza se si debba far luogo o meno all’adozione.

L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che   la  pronuncia.  Finche'  la  sentenza  non  e'  emanata,  tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

Se  uno  dei  coniugi  muore dopo la prestazione del consenso e prima  della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro   coniuge,   al   compimento   degli  atti  necessari  per l'adozione.

Se  l'adozione  e'  ammessa,  essa  produce  i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.

Se  il  minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

L'adottante  ha  l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo  conformemente  a  quanto  prescritto  dall'articolo 147 del codice civile.

Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la  minore  eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne  ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne   l'eccedenza   in   modo   fruttifero.  Si  applicano  le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile (responsabilità del tutore o protutore).

REVOCA DELL’ADOZIONE

Se  cessa  l'esercizio  da  parte  dell'adottante o degli adottanti della   potesta',   il   tribunale   per   i   minorenni  su  istanza dell'adottato,  dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche  d'ufficio,  puo'  emettere  i provvedimenti opportuni circa la cura   della   persona   dell'adottato,   la   sua  rappresentanza  e l'amministrazione  dei  suoi  beni,  anche se ritiene conveniente che l'esercizio  della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

La  revoca  dell'adozione  puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda  dell'adottante,  quando  l'adottato  maggiore di quattordici anni  abbia  attentato  alla  vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti  o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.

La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in   conseguenza   della   violazione  dei  doveri  incombenti  sugli adottanti.

Se l'adottante  muore  in  conseguenza  dell'attentato,  la revoca dell'adozione  puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il  tribunale,  assunte  informazioni  ed effettuato ogni opportuno  accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

Il  tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero ed il minore, puo' emettere  altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

Nei  casi  in  cui  siano adottati i provvedimenti di cui sopra relativi alla cura della persona del minore , alla sua rappresentanza  e all’amministrazione dei suoi beni, il tribunale per i minorenni segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Gli  effetti  dell'adozione  cessano  quando  passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se  tuttavia  la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per  fatto  imputabile  all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.

 

NORMATIVA

 

 MODULISTICA


ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera A)  

         

ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera B)  

         

 ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera C) 

         
 
 ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera D) 

        

 ALLEGATO A (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI)  

       

 ALLEGATO B (DICHIARAZIONE DI ASSENSO GENITORI COPPIE ADOTTANTI) 

       

 

INFORMAZIONI

La Cancelleria Civile Settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria   è aperta al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 (da Lunedì al Venerdì) per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti. Per informazioni telefoniche chiamare  dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a Venerdì) il numero  0965-812987 e, seguendo le istruzioni del risponditore automatico, digitare 0 seguito dall’interno 2076 .

(Incaricata: Signora Rosa RAPPOCCIO)

per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste utilizzare il seguente indirizzo mail: [email protected]