Sportello Adozioni
Adozione in casi particolari
COS’E’
L'adozione in casi particolari è disciplinata della legge 04 maggio 1983 n. 184 (artt. da 44 a 55) così come modificata dalla legge 28 Marzo 2001 n. 149 , e riguarda alcune ipotesi particolari di adozione, tassativamente previste al comma 1, lettere A-B-C-D dell’art. 44;
l’articolo 44 prevede che i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni previste nell’art. 7 comma 1 (minori dichiarati in stato di adottabilità) nei seguenti casi:
A) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
B) dal coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
C) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3 , comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (stato di handicap)
D) quando vi sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere A), C), D ) l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non e' coniugato. Se l'adottante e' persona coniugata e non separata, l'adozione puo' essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
Nei casi di cui alle lettere A) e D) l'eta' dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare
PROCEDURA DI ADOZIONE NEI CASI PARTICOLARI INDICATI NELL’ART. 44 DELLA LEGGE 183/1984
Competente a pronunciarsi sull'adozione e' il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore. L’istanza va redatta su apposito modulo in carta semplice (per quanto concerne questo T.M. il modulo è scaricabile a fondo pagina unitamente agli allegati ovvero nella sezione modulistica).
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44 legge 184/1983;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia
L'indagine dovra' riguardare in particolare:
a) l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
c) la personalita' del minore;
d) la possibilita' di idonea convivenza,tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.
Nel procedimento di adozione in casi particolari si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una eta' inferiore, deve essere sentito,in considerazione della sua capacita' di discernimento. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non puo' esserlo o non puo' prestare il proprio consenso ai sensi del predetto articolo a causa delle sue condizioni di minorazione.
Per l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potesta' o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale puo' pronunciare l'adozione quando e' impossibile ottenere l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad esprimerlo. Il Tribunale per i Minorenni decide con sentenza se si debba far luogo o meno all’adozione.
L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finche' la sentenza non e' emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si puo' procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione e' ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore eta' dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma puo' impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile (responsabilità del tutore o protutore).
REVOCA DELL’ADOZIONE
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
La revoca dell'adozione puo' essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non inferiore nel minimo a tre anni.
La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, puo' emettere altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui sopra relativi alla cura della persona del minore , alla sua rappresentanza e all’amministrazione dei suoi beni, il tribunale per i minorenni segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
NORMATIVA
MODULISTICA
ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera A)
ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera B)
ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera C)
ISTANZA ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Legge 184/83 art. 44 comma 1° lettera D)
ALLEGATO A (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI)
ALLEGATO B (DICHIARAZIONE DI ASSENSO GENITORI COPPIE ADOTTANTI)
INFORMAZIONI
La Cancelleria Civile Settore Adozioni del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è aperta al pubblico dalle 08.30 alle 13.30 (da Lunedì al Venerdì) per la consegna di modulistica e/o ritiro provvedimenti. Per informazioni telefoniche chiamare dalle 10.00 alle 13.00 (da Lunedì a Venerdì) il numero 0965-812987 e, seguendo le istruzioni del risponditore automatico, digitare 0 seguito dall’interno 2076 .
(Incaricata: Signora Rosa RAPPOCCIO)
per inviare comunicazioni e/o istanze e richieste utilizzare il seguente indirizzo mail: [email protected]