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CORTE COSTITUZIONALE

 

Di seguito riportiamo alcune significative pronunce  della Corte Costituzionale, relative al processo penale minorile e al diritto di famiglia e dei minori;
dai link che seguono è possibile visualizzare o scaricare in formato PDF le pronunce in versione integrale  e le relative massime;

tutti i documenti qui presenti sono stati estrapolati dal sito ufficiale della Corte Costituzionale



Sentenza n. 108 del 03 Luglio 1973           Massima n. 6878

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 del codice penale, nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali é stato concesso il beneficio.

Sentenza n. 222 del 15 Luglio 1983           Massima n. 11416

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

Ordinanza n. 105 del 06 Aprile 1984          Massima n. 14241 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 9 del R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404  "nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato".

Sentenza n. 54 del 16 Febbraio 1993        Massime nn. 19308-19309-19310-19311-19312-19313-19314

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380, secondo comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.

Sentenza n. 77 del 11 Marzo 1993            Massime nn. 19315-19316

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art.46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato.

Sentenza n. 125 del 14 Aprile 1995           Massime nn. 21314-21315-21316

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio immediato.

Sentenza n. 135 del 27 Aprile 1995           Massime nn. 21349-2135-21351

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione (esclusione applicabilità patteggiamento nel procedimento minorile).

Sentenza n. 433 del 23 Dicembre 1997      Massima n. 23618

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 , in riferimento agli articoli 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che " nel procedimento penale davanti al tribunale per i minorenni non é ammesso l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato" .

Sentenza n. 359 del 26 Luglio 2000           Massima n. 25625

dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (esclusione del pericolo di fuga tra le condizioni previste per l'applicazioni di misure coercitive nei confronti di soggetti minorenni)

Sentenza n. 1 del 16 Gennaio 2002           Massime nn. 26736-26737-26738-26739-26740-26741

a) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 136 del Codice di procedura Civile, e del combinato disposto degli artt. 739, secondo comma, e 741 del codice di procedura civile sollevate dalla Corte d’appello di Torino, sezione per i minori, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 97, primo comma, e 111, secondo e sesto comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel diritto vivente tali norme prevedono la comunicazione del decreto assunto dal tribunale per i minorenni nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale con la forma abbreviata del biglietto di cancelleria, anzichè la notificazione mediante consegna al destinatario di copia per esteso conforme all’originale del decreto nelle forme dell’art. 137 del codice di procedura civile;

b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevederebbe che nei procedimenti camerali ablativi o modificativi della potestà genitoriale sia sentito anche il genitore contro cui il provvedimento non é richiesto;

c)  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 336, secondo comma, cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevederebbe, a pena di nullità rilevabile d’ufficio che i genitori e il minore che abbia compiuto gli anni dodici siano sentiti;

d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 336, terzo comma, del codice civile, sollevate dalla Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevederebbe a pena di nullità che il provvedimento temporaneo assunto in caso di urgente necessità nell’interesse del minore, senza l’audizione dei genitori e del minore che abbia compiuto gli anni dodici, debba avere una durata massima stabilita dalla legge;

e) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 737, 738 e 739 del codice di procedura civile e 336 del codice civile, sollevata dalla Corte d’appello di Genova, sezione per i minorenni, in riferimento all’art. 111 della Costituzione nella parte in cui prevedono l’applicabilità del rito camerale, in caso di conflitto tra genitori non uniti in matrimonio sull’affidamento dei figli, o più in generale nei procedimenti di limitazione o ablazione della potestà dei genitori.

Sentenza n. 195 del 09 Maggio 2002           Massime nn. 27003-27004

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448  nella parte in cui, in mancanza del consenso dell'imputato, preclude al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità.

Sentenza n. 149 del 09 Maggio 2003           Massime nn. 27724-27725

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell’udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Ordinanza n. 347 del 29 Luglio 2005           Massima n. 29747

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari,  nella parte in cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla adozione internazionale, in casi particolari, alle persone singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale in Italia, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;

Sentenza n. 165 del 20 Giugno 2012           Massima n. 36447

definizione allo stato degli atti, art 32 dpr 448/88, potere del GUP di applicare ex officio l'istituto anche in assenza di istanza del PM. Inammissibilità 

Sentenza n. 278 del 18 Novembre 2013

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Ordinanza n. 12 del 16 Gennaio 2013                          Massima n. 3692

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 131, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, per un verso, esclude che, nei giudizi civili in cui vi è ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, i compensi spettanti agli ausiliari del giudice siano anticipati dall’Erario e, per altro verso, consente che i medesimi compensi siano prenotati a debito, a domanda, solo ricorrendo determinate condizioni;

Sentenza n. 1 del 12 Gennaio 2015                                                             

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario).

Sentenza n.90 del 2017

Si conferma, con questa pronuncia, l’orientamento della giurisprudenza costituzionale sulle finalità di recupero dell’imputato proprie della “giustizia minorile” .

La mancata sospensione dell’esecuzione della pena, ex art. 656, comma 9, lett. a), c.p.p., costituisce “la più grave forma di automatismo”  poiché realizza la pretesa punitiva, senza considerare l’esigenza di recupero sociale del minore, demandandola alla successiva fase detentiva.

Per tali motivi, superate le eccezioni di inammissibilità e ritenuta la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione evidenziando, tra l’altro, l’esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l’evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono.

Dunque, la rigida preclusione posta dall’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p., laddove vieta la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis O.P. (legge 354/1975) e per altri delitti specificati, se applicata ai minori, contrasta con gli artt. 27 e 31 Cost.