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Gratuito Patrocinio nei Procedimenti Civili

 

IL GRATUITO PATROCINIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI-AMMINISTRATIVI-CONTABILI O TRIBUTARI

Cos’è

Anche nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).,  la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Norme di riferimento

D.P.R. 30 Maggio 2002 n. 115 (testo unico spese di giustizia)

Ambito di applicabilità
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.

La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Condizioni per l’ammissione
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 11.369,24,  limite modificato da ultimo dal D.M. 01 Aprile 2014  (pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/2014).
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Contenuto dell’istanza

L’istanza, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice; la sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (sottoscrizione davanti al soggetto che riceve l’istanza e contestuale allegazione di copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento) e deve indicare:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio

b) le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare

c) l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione)

d) l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio

e) l'istanza deve anche contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

 Il richiedente, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre, entro e non oltre due mesi dal deposito dell’istanza, la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Organo competente a ricevere l’istanza

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.
 Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Come si presenta la domanda
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ma possono essere anche scaricati dal link  presente in fondo pagina. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Decisione sull’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.
 Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al magistrato.

Ricorsi
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Effetti dell’ammissione al patrocinio

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.


Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17, decreto del Presidente della Repubblica ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile ;
c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
d) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
e) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
f) i diritti di copia.

Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.
Sono spese anticipate dall'erario:
a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
e) le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
f) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.
5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Controlli

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.
Questo verifica l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 79, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonchè la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.
Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 125.
La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

Revoche

Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.
Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

 Sanzioni

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.
Le stesse pene di cui sopra si applicano anche nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di comunicare le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

 

ISTANZE DI AMMISSIONE (modulistica in uso presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati):

ORDINE AVVOCATI REGGIO CALABRIA              


ORDINE AVVOCATI PALMI                              

                         
ORDINE AVVOCATI LOCRI                                          

 

RIFERIMENTO NORMATIVO: (D.P.R. 30/05/2002 n. 115)  (Link Esterno- NORMATTIVA)    

 

ELENCHI DIFENSORI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO