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Gratuito Patrocinio nei Procedimenti Penali

 

IL GRATUITO PATROCINIO NEI PROCEDIMENTI PENALI

Cos’e?

E’ un istituto giuridico che consente anche ai non abbienti il concreto esercizio dell’inviolabile diritto alla difesa, sancito nell’art. 24 comma 3° della nostra Costituzione. Ogni cittadino italiano, ovvero straniero o apolide residente nel territorio italiano, che  abbia assunto la posizione di indagato, imputato, condannato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria, può richiedere, in ogni stato e grado del processo ed essendo nelle condizioni  soggettive e reddituali previste dalla legge, di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, designando un unico  difensore, che dovrà essere individuato tra quelli inseriti negli elenchi  predisposti da ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati.

Norme di riferimento

D.P.R.  30/05/2002 n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)

Ambito di applicabilità

L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

La disciplina del patrocinio si applica anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

Condizioni per l’ammissione al beneficio

Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24,  limite modificato da ultimo dal D.M. 01 Aprile 2014 (pubblicato nella G.U. n. 169 del 23/07/2014); se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari,  i limiti di reddito sopra indicati sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

il reddito da  indicare è quello  costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), 73 (produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti) , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1 (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti, salvo prova contraria (vedi art. 76 comma 4° bis D.P.R. 115/2002, nel testo risultante dalla sentenza n. 139 del 13/04/2010 Corte Costituzionale)

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del Codice Penale , nonchè, ove commessi in danno di minori, dei reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinques, 61, 602, 609 quinques e 609 undecies Codice Penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti (vedi art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002)

Esclusioni

L’ammissione al patrocinio è esclusa:

a)per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione di norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e I.V.A.;

b)se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso, nomina un secondo difensore di fiducia, con l’eccezione dell’indagato, imputato o condannato che, sottoposto al regime di cui all’art. 41 bis ordinamento penitenziario, può nominare il secondo difensore, esclusivamente per la partecipazione a distanza al processo penale (videoconferenza), e limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Contenuto e modalità di presentazione dell’istanza

L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile (vedi sopra limiti di reddito); per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea deve allegare  all'istanza una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa dichiarato.

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità; nel processo minorile dovrà invece essere sottoscritta dall’esercente la potestà genitoriale; se il minore è in conflitto con i genitori, l’istanza dovrà essere sottoscritta dal curatore speciale nominato ai sensi art. 320 comma 6° Codice Civile. La sottoscrizione può essere autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (sottoscrizione da parte dell’istante davanti al funzionario che la riceve, con contestuale allegazione di copia fotostatica in carta semplice del documento di identità in corso di validità).

L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo fax ovvero raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo, allegando anche in questo caso la copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dell’istante. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nei casi in cui il richiedente sia detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l'articolo 123 del codice di procedura penale. In questo caso,il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, , la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Decisione suill’istanza

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione,  il magistrato davanti al quale pende il processo o il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, se procede la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata.

Il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni previste dalla legge, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale,  del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte. A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l'istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le necessarie verifiche.

Il magistrato, quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, ovvero nei confronti di persona proposta o sottoposta a misura di prevenzione, deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza.

In ogni caso il magistrato decide sempre nei termini sopra indicati, anche quando abbia chiesto le informazioni alla Guardia di Finanza, al Questore, alla DIA, ovvero alla DNA.

Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all'interessato. Qualora il provvedimento di ammissione venga adottato nel corso di un’udienza , la lettura alle parti presenti sostituisce l’avviso di deposito. Nel caso invece di soggetti detenuti, internati, in stato di arresto o detenzione domiciliare va effettuata all’interessato la notifica del decreto, per come previsto dall’art. 156 del codice di procedura penale.

Ricorso avverso il rigetto dell’istanza

nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata, l’istante può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notifica  del provvedimento di rigetto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto impugnato. Il ricorso deve essere  notificato all'Agenzia delle Entrate competente per territorio, che è parte nel relativo processo. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'Agenzia delle Entrate, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende comunque  l'esecuzione del provvedimento.

Effetti dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio

Per effetto dell'ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall'erario.
Sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa.

Sono invece anticipate dall’Erario le seguenti spese:

a) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;

c) le indennità di trasferta, i diritti, le spese di spedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio di parte;

d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, e l'onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati;

e) le indennità di custodia

f) l’onorario e le spese agli avvocati

g)le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio relativa all'azione di risarcimento del danno nel processo penale (esclusa comunque nel procedimento minorile), si producono gli effetti di cui sopra ed inoltre, quando la spesa è a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:

a) il contributo unificato;
b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Decorrenza degli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio

Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

Controlli

Copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al patrocinio sono trasmesse, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'Agenzia delle Entrate  nell’ambito della cui competenza territoriale è situato l’ufficio del predetto magistrato.

L'ufficio finanziario verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria, e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e degli altri soggetti indicati nell’art. 76 D.P.R. 115/2002 (coniuge ed altri familiari conviventi)
Se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, l'ufficio finanziario richiede il provvedimento di revoca, ai sensi dell'articolo 112 del testo unico sopra citato.

Revoche

Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione :

a) se, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
b) se, a seguito della comunicazione di cui sopra le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
c) se, nel caso di un cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea che risulta essere detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura, non sia stata prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, da parte del difensore o di un componente della famiglia dell'interessato, la certificazione dell'autorità consolare attestante la veridicità di quanto dichiarato in istanza;
d) d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito previste dalla legge.

Il magistrato può disporre la revoca dell'ammissione anche all'esito delle informazioni integrative richieste alla Guardia di Finanza ovvero alla  Questura, alla D.I.A ed alla D.N.A.;
Competente a provvedere è il magistrato che procede al momento della scadenza dei termini suddetti ovvero al momento in cui la comunicazione è effettuata o, se procede la Corte di cassazione, il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Copia del decreto è comunicata all'interessato con le modalità indicate nell'articolo 97.

Ricorso avverso la revoca del provvedimento di ammissione

Contro il decreto di revoca, l'interessato può proporre ricorso per cassazione, senza effetto sospensivo, entro venti giorni dalla conoscenza del provvedimento.

Sanzioni

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Recupero somme in caso di revoca del beneficio

Tutte le spese gratuite o anticipate dalla’Erario, sono recuperate nei confronti dell’indagato, imputato ovvero condannato, in caso di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.


 MODELLO ISTANZA AMMISSIONE                   

                                

RIFERIMENTO NORMATIVO(D.P.R. 30/05/2002 n. 115)   (Link Esterno- NORMATIVA)

 

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