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Liquidazioni Spese di Giustizia e Recupero Crediti

 

LE SPESE DI GIUSTIZIA 

La materia relativa alle  spese di giustizia è regolamentata dal testo unico  D.P.R. 115/2002  e successive modificazioni ed integrazioni.

 

PROCEDURA LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI AUSILIARI DEL GIUDICE  ED AI DIFENSORI

L’Ufficio Spese di Giustizia provvede ad istruire la pratica dopo il deposito dell’istanza di liquidazione da parte dell’interessato, formando un fascicoletto con l’istanza ed allegando alla stessa  tutta la documentazione necessaria. Successivamente l’ordinativo di pagamento emesso dal  Cancelliere (artt. 165-166 t.u. ) ovvero il decreto di pagamento emesso dal magistrato (art. 168-169 t.u.) secondo le rispettive competenze,  vengono liquidati, dopo essere divenuti esecutivi (decorsi 20 gg. dall’ultima notifica), da parte del  funzionario delegato presso la Corte d’Appello,  tramite mandato di pagamento  e conseguente accredito  sul  conto corrente (bancario o postale) del beneficiario, previa acquisizione da parte dell’ufficio spese di giustizia del modello modalità di  pagamento, contenente le coordinate bancarie (codici BIC  ed IBAN ) e ove necessario della fattura,
da prodursi in ogni caso prima dell’emissione del mandato di pagamento  (art. 177 t.u.) ; con riferimento alle istanze di liquidazione formulate dai difensori d’ufficio ( art. 118 testo unico)  nell’ambito del procedimento penale minorile,  si evidenzia che le spettanze verranno liquidate soltanto per l’attività defensionale svolta  sino al raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato (vedasi in proposito la sentenza n. 3495 del 03/04/2008  Corte di Cassazione Sezione IV^ Penale-Presidente Marini);qualora l’attività defensionale sia invece stata svolta successivamente al raggiungimento della maggiore età da parte dell’imputato , il difensore d’ufficio dovrà attivare la procedura per il recupero dei credi professionali  ed onorari, nelle forme previste dalle norme in vigore (art. 116 testo unico); le spettanze sono invece dovute nell’ipotesi prevista dall’art. 117 comma 1° testo unico che riguarda  gli imputati irreperibili (anche se già maggiorenni),  in quanto in questo caso lo Stato liquida le somme spettanti  al difensore d’ufficio , salvo la possibilità di ripetizione delle stesse nei confronti dell’imputato,  ove lo stesso,  successivamente al pagamento del mandato, non sia più irreperibile (art. 117 comma 2° testo unico).Con Decreto Ministeriale (Giustizia) n. 140 del 20 Luglio 2012 (pubblicato nella G.U. del  22.08.2012 sono state stabilite le nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali in sostituzione delle tariffe precedentemente vigenti; per quanto concerne la materia delle spese di giustizia sono rilevanti gli artt. da 2 a 14 nonchè le allegate  tabelle A-B che riguardano i compensi spettanti agli avvocati.

 

MODULO INDICAZIONE MODALITA' PAGAMENTO DIFENSORI-AUSILIARI  


PROCEDURA LIQUIDAZIONE SPESE ED INDENNITA' AI TESTIMONI

Ai testimoni non residenti spetta, per come stabilito dall'art. 46 del testo unico, il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato (N.B. la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo del mezzo aereo deve essere formulata preventivamente al competente magistrato);

se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea;

oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, ai testimoni spetta inoltre l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impegnata per il viaggio, e l'indennita di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame; quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e ritorno.

Ai testimoni residenti spetta invece unicamente l'indennità di euro 0,36 al giorno; i testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale devono essere sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo (art. 45 T.U.).

Ai dipendenti pubblici chiamati come testimoni per fatti inerenti il servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 del T.U., salva l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (art. 48 T.U.).

Al testimone minore degli anni 14 non spetta invece nessuna indennità; il rimborso spese e le indennità di cui agli artt. 45 e 46 del T.U. spettano agli accompagnatori dei testimoni minori degli anni 14 o di invalidi gravi, ai sensi art. 3 della legge 5 Febbraio 1992 n. 104, sempre che essi stessi non siano testimoni (art. 47 T.U.).

Per quanto concerne invece le spese di viaggio e le indennità spettanti ai testimoni ed ai consulenti tecnici citati a richiesta di parte  nel processo penale esse sono quantificate dal funzionario addetto all'ufficio che emette ordine di pagamento a carico della parte che ha richiesto la citazione (art. 199 T.U.)

Il testimone per ottenere il rimborso spese e le indennità spettanti deve compilare il modulo di richiesta allegando allo stesso la seguente documentazione:

  • ATTO DI CITAZIONE CON RELATA DI NOTIFICA IN ORIGINALE 
  • ATTESTAZIONE DI PRESENZA RILASCIATA DAL CANCELLIERE
  • DOCUMENTI DI VIAGGIO (biglietti-scontrini o altro)
  • AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE PER L'UTILIZZO DEL MEZZO AEREO

Nel caso di testimoni appartenenti alle forze dell'ordine, che non hanno potuto usufruire del viaggio grati sui mezzi di linea per mancanza di convenzioni regionali, gli stessi dovranno produrre, oltre alla documentazione sopra indicata, anche il modello di autocertificazione scaricabile dal link sottostante, unitamente all'istanza di liquidazione spese di viaggio e indennità. 

ISTANZA RIMBORSO SPESE TESTE          
MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE TESTE APPARTENENTE ALLA P.G.    

                                                                 

 RECUPERO CREDITI

Attività svolte:
Servizi connessi alla tenuta dei registri informatici previsti dall’art. 161 del DPR 115/02 (T.U. in materia di spese di giustizia)
- Iscrizione della spese anticipate dall’erario, predisposizione degli ordinativi di pagamento da inviare al Funzionario delegato alle spese di giustizia, redazione dei Modd. 770;
- Iscrizione delle spese prenotate nel relativo registro;
- Annotazione delle vicende dei crediti erariali nel registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende dei crediti, esame della documentazione trasmessa al concessionario per la riscossione dopo la formazione del ruolo.
Istruzione e definizione dei procedimenti di sospensione della riscossione, di dilazione e/o rateizzazione, annullamento delle partite di credito.
In seguito all'attivazione della Convenzione stipulata dal Ministero della Giustizia con Equitalia Giustizia SpA per la riscossione dei crediti di giustizia, alla stessa società è affidata la gestione dei crediti di giustizia maturati a decorrere dal 1° gennaio 2008.
L'Ufficio provvede, preliminarmente, all'esame della documentazione da inviare a Equitalia Giustizia SpA per l'identificazione del debitore e la quantificazione del credito.
La stessa unità operativa svolge il servizio connesso alla tenuta del registro del Fondo Unico Giustizia. 

ISTANZA RILASCIO ATTESTATO AVVENUTO PAGAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA         

 
CONTATTI: 

D.ssa Maria Angela CARELLA (Funzionario Giudiziario) - Tel. 0965-812987 interno (0)2061 (martedì)

Mail: [email protected] / [email protected]